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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 (Rv. 657298 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Appello avverso la sentenza ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - "Translatio iudicii" o conversione dell'appello in ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657298-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)