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Sez. 2, Sentenza n. 17109 del 27/07/2006 (Rv. 592552 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Cosiddetta tassa di opinamento - Determinazione - Riferimento al valore della causa e al fabbisogno finanziario dell'Ordine impositore - Ammissibilità - Fondamento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592552-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

In tema di cosiddetta tassa di opinamento, dovuta dagli avvocati ai Consigli dell'Ordine per il parere reso sulla liquidazione degli onorari nei confronti dei clienti per l'assistenza professionale prestata, non sussiste violazione dell'articolo 7, comma secondo, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 - che tale prestazione patrimoniale prevede - né laddove gli Ordini provvedano a stabilire che quanto dovuto per il detto parere sia ascritto a contributo di importo proporzionale al valore della causa, né laddove si indichi come parametro di riferimento della potestà impositiva degli Ordini unicamente il fabbisogno finanziario dell'Ente, essendo inoltre manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del suddetto articolo 7, comma secondo, con riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 7 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)