Sez. 2, Sentenza n. 11765 del 29/10/1992 (Rv. 479208 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Parere del consiglio dell'ordine | Valutazione della congruità del "quantum" richiesto - Applicazione a carico dell'istante della "tassa di opinamento" - Legittimità.
Avvocato e procuratore - Onorari - Parere del consiglio dell'ordine
Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori sulla liquidazione degli onorari, a norma dell'art. 14 lett.d) R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del "quantum" richiesto, in relazione alla consistenza dell'opera prestata, e, quindi, ove tale valutazione sia stata effettuata, legittima l' applicazione a carico dell'istante della cosiddetta "tassa di opinamento", quale corrispettivo dalla valutazione medesima.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 14 lett. D, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)