Sez. 4, Sentenza n. 31353 del 27/06/2013 Ud. (dep. 22/07/2013) Rv. 257743 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Obbligo del pagamento per il responsabile civile in solido con l'imputato - Omessa statuizione nel giudizio di merito - Procedimento di correzione di errore materiale nel giudizio di legittimità - Ammissibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)