Sez. 4, Sentenza n. 46840 del 02/11/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 252145 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Omessa statuizione in ordine alle spese sostenute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale - Procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Non è emendabile con il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione, pronunciata, nella specie, dal giudice di pace, in ordine alle spese sostenute dalla parte civile e da questa richieste in sede dibattimentale, in quanto l'art. 535 cod. proc. pen. prevede il ricorso alla procedura, ex art. 130 cod. proc. pen., solo nel caso di omessa statuizione in ordine alle spese processuali che il condannato è tenuto a versare allo Stato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)