Sez. 3, Sentenza n. 37194 del 02/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248562 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Spese sostenute dalla parte civile - Omessa condanna alla rifusione in sentenza di appello - Procedura di correzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è emendabile dalla Corte di cassazione, mediante la procedura di correzione di errore materiale, l'omessa condanna dell'imputato, in sede di giudizio di appello, alla rifusione delle spese del procedimento di primo grado in favore della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)