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Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 19/04/2000 (Rv. 535837 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riscossione - Iscrizione a ruolo - Decadenza per tardiva iscrizione ex art. 17 d.P.R. n. 602/73 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535837-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Verificandosi la decadenza di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di imposte dirette, in una fase anteriore alla presa in carico dei ruoli da parte dell'esattore, ed essendo tale fase, per le sanzioni da illecito amministrativo, direttamente disciplinate dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'articolo 206, commi secondo e terzo del nuovo codice della strada, che non prevedono alcuna decadenza, deve ritenersi che tale decadenza non concerna la riscossione delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Legge 22/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Cod. Strada art. 206, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)