Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 17/03/2005 (Rv. 580210 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione - Iscrizione a ruolo - Decadenza per tardiva iscrizione ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
L'art. 17 del DPR n. 602 del 1973, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito (norma che imponeva a pena di decadenza il termine per l'iscrizione nei ruoli anche nella versione antecedente la sua sostituzione, disposta con l'art. 6 del D.Lgs. n. 46 del 1999), non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, che ne prevede la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)