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Sez. 2, Sentenza n. 16203 del 03/08/2005 (Rv. 584864 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione - Iscrizione a ruolo - Decadenza per tardiva iscrizione ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584864-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

L'art. 17 del DPR n. 602 del 1973, che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito, fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall'art.28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni. (Nella specie il ricorrente lamentava che l'ipotizzata decadenza non era stata rilevata d'ufficio dal giudice; la S.C. ha precisato che l'eccezione sarebbe stata eventualmente rilevabile solo a cura di parte, trattandosi di decadenza posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'autore dell'infrazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)