Sez. L, Sentenza n. 6257 del 21/06/1999 (Rv. 527758 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Personale transitato in mobilità - Mantenimento delle concessioni di viaggio ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 aprile 1987 n. 73/T - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle FFSS l'art. 8 del D.M. 15 aprile 1987 n. 73/T, relativo alla disciplina del mantenimento delle "concessioni di viaggio" per il personale transitato in mobilità, richiede, per la configurabilità di tale diritto, la ricorrenza di due condizioni afferenti, la prima, all'avvenuta maturazione del diritto a pensione - all'atto della mobilità - da parte dei dipendenti che abbiano fatto domanda opzionale di trasferimento ad altra amministrazione e, la seconda, alla circostanza che essi siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato, da intendere in senso stretto e tecnico come quella che fa capo all'organizzazione centrale e, pertanto, con esclusione di ogni altro ente pubblico rientrante nel concetto delle cosiddette autonomie locali.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 16 com. 5, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 10 com. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)