Sez. L, Sentenza n. 9819 del 26/07/2000 (Rv. 538831 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Personale transitato in mobilità - Mantenimento delle "concessioni di viaggio" - Condizioni - Transito senza soluzione di continuità e maturazione del diritto a pensione - Termini per la maturazione del diritto a pensione in tali ipotesi - Venti anni di servizio effettivo - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 8 D.M. n.73 del 1987, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle "concessioni di viaggio" solo se siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato e abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione; in tali casi, l'anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a pensione, atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzioni di continuità nell'unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 219 d.P.R. n. 1092/73 (tutte riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l'anzianità di servizio decennale prevista dal comma quinto dell'art. 219 citato.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 16, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 10 CORTE COST., DM Trasporti 15/04/1987, DPR 29/12/1973 num. 1092 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)