diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17094 del 21/07/2010 (Rv. 614125 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Personale transitato in mobilità - Mantenimento delle "concessioni di viaggio" - Condizioni - Transito senza soluzione di continuità e maturazione del diritto a pensione - Termini per la maturazione del diritto - Venti anni di servizio effettivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614125-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

Con riferimento al trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 8 d.m. n. 73 del 1987, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle "concessioni di viaggio" solo se siano passati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato ed abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione; in tal caso l'anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto alla pensione atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzione di continuità nell'unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 219 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (tutte riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l'anzianità di servizio decennale prevista dal comma quinto dell'art. 219 citato.

Riferimenti normativi: DM Trasporti 15/04/1987 art. 8, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)