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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/05/1968 (Rv. 333008 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE CONDOMINO DEL FONDO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - NEGATORIA SERVITUTIS- DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OGGETTO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333008-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE CONDOMINO DEL FONDO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - NEGATORIA SERVITUTIS- DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OGGETTO DEL GIUDIZIO.*

Se e vero che sul convenuto in negatoria servitutis incombe l'Onere della prova del diritto reale di servitu da lui vantato per contestare la presunzione iuris tantum di liberta del fondo, per il cui accertamento l'attore in negatoria agisce in giudizio e che l'Azione deve essere qualificata come negatoria, anche se il convenuto, pur riconoscendo il diritto di proprieta dell'attore, opponga a sua volta di essere condomino del medesimo bene, dato che anche in tal caso l'appartenenza della cosa all'attore non costituisce oggetto della controversia che resta, infatti, circoscritta all'accertamento dei soli diritti vantati dal convenuto nel caso, invece, in cui il convenuto in negatoria deduca di essere proprietario esclusivo dell'immobile, sorge, anche in Mancanza di domanda riconvenzionale, l'esigenza di accertare, con cognizione piena e in via principale, l'esistenza e l'inesistenza del diritto di proprieta esclusiva vantato dal convenuto, essendo tale pretesa incompatibile con l'esistenza del dominio o del condominio dell'immobile in capo ad un soggetto diverso dal convenuto stesso. (V. 2042-67, massima n. 329119 2129-66, massima n. 324144).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)