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Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 30/07/1966 (Rv. 324144 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - NEGATORIA - PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324144-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - NEGATORIA - PROVA - CONTENUTO.*

Sebbene il diritto di proprieta dell'attore costituisca il presupposto comune alla rivendicazione ed alla negatoria servitutis, le due domande differiscono fra loro sia per la differente situazione dei rispettivi titoli riguardo alla cosa, sia per il loro contenuto. Di vero, con la rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa senza averne il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenere, oltre al riconoscimento del suo diritto, anche la restituzione del bene. Stante il carattere restitutorio dell'Azione, l'attore deve fornire la prova piena del suo diritto: e cio comporta che, se egli abbia acquistato la cosa e titolo derivativo, gli incombe dimostrare il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. L'Azione negatoria, al contrario, e Azione di accertamento negativo, rivolta a difendere il proprietario contro le minori violazioni del suo diritto, e, cioe contro qualsiasi pretesa di diritti reali accampata sulla cosa propria e qualsiasi lesione o turbativa che attenti al libero ed esclusivo godimento dell'attore. Da queste specifiche finalita, e dal principio che la proprieta e un diritto per sua natura esclusivo ed assoluto, consegue che l'attore deve limitarsi a provare, in caso di contestazione, la sua legittimazione attiva, e cioe di possedere in base ad un titolo valido, mentre spetta al convenuto dimostrare la esistenza dei diritti accampati sulla cosa. Pertanto, ove l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo e la controparte, a sua volta pur riconoscendo il titolo di proprieta dell'attore, opponga di essere comproprietario del bene, l'Azione va qualificata negatoria servitutis, in quanto la proprieta dell'attore non e oggetto di controversia, limitata ai soli diritti vantati sulla cosa dal convenuto. In tal caso, pertanto, nel mentre l'attore adempie il suo Onere probatorio, esibendo il suo titolo di acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto di comproprieta sul bene. (Conf 1612/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)