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Sez. 2, Sentenza n. 2577 del 03/10/1974 (Rv. 371010 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - STRADA AGRARIA - EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COSTRUZIONE DELLA STRADA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA PROPRIETA COMUNE - FONDAMENTO - COMMISTIONE ED UNIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371010-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - STRADA AGRARIA - EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COSTRUZIONE DELLA STRADA - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLA PROPRIETA COMUNE - FONDAMENTO - COMMISTIONE ED UNIONE.*

Qualora piu proprietari confinanti conferiscano ciascuno una porzione di terreno per la formazione di una strada da destinarsi a servizio dei rispettivi fondi e tale strada venga poi costruita, si verifica la destinazione, ai sensi dell'art 817 cod civ delle varie porzioni di terreno ad accessorio comune di tutti i fondi dei conferenti. Pertanto, poiche con la costruzione della nuova strada viene ad esistenza un nuovo bene, nel quale la originaria individualita delle varie porzioni di terreno viene ad annullarsi, si determina, insieme con la perdita dell'individualita materiale delle singole porzioni conferite, anche la perdita de iure della proprieta individuale e la formazione della proprieta comune in base al principio stabilito dall'art 939, comma primo, ultima parte, cod civ in relazione all'art 922 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 939, Cod. Civ. art. 1100, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)