diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 58 del 08/01/1996 (Rv. 495257 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Fondi divisi da una strada vicinale o da una strada agraria - Requisito della contiguità ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495257-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. Ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell'istituto della prelazione agraria (art. 7, secondo comma, legge 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590).

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)