Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 19/05/1984 (Rv. 435146 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - CONCESSIONE INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI UNA STRADA VICINALE AGRARIA - CONSEGUENTE COMUNIONE INCIDENTALE - OGGETTO - CONFIGURABILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - CONCESSIONE INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI UNA STRADA VICINALE AGRARIA - CONSEGUENTE COMUNIONE INCIDENTALE - OGGETTO - CONFIGURABILITÀ.*
La Costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, che determina la perdita dell'individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 cod. civ.. (V 6442/83, mass n 431177; (V 3648/76, mass n 382376; (V 2577/74, mass n 371010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 939, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)