Sez. 6, Sentenza n. 3547 del 21/11/1996 Cc. (dep. 12/02/1997) Rv. 208188 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Imputato straniero - Diritto dell'imputato di essere assistito da un interprete - È subordinato alla dimostrazione o dichiarazione dell'imputato di non comprendere la lingua italiana o di non sapersi esprimere in tale lingua - Esercizio del potere di nomina d'ufficio dell'interprete da parte dell'autorità procedente - Ambito residuale di tale potere - Condizioni e limiti.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE
In tema di nomina di un interprete, condizione fondamentale per l'esercizio del diritto da parte dell'imputato di essere assistito da un interprete è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, sollecitando così, di persona o a mezzo del difensore, tale nomina. Se l'imputato non si attiva in tal senso, è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria l'esercizio del potere di provvedere d'ufficio alla nomina di un interprete. Tale potere ha carattere residuale ed è limitato di norma alla traduzione di uno scritto in lingua straniera o alla verbalizzazione di dichiarazioni di persone che non sono in grado di esprimersi in lingua italiana. (Vedi Corte Cost., Sent. n. 10 del 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)