Sez. 6, Sentenza n. 8403 del 09/06/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 208850 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Imputato o indagato straniero - Diritto di essere assistito da un interprete - Obbligo di nomina di un interprete da parte dell'autorità giudiziaria - Limiti - Dichiarazione o accertamento della incapacità di comprendere la lingua italiana - Necessità- Assistenza di un interprete nel corso del giudizio di primo grado - Necessità della nomina anche nel giudizio di appello - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
Il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete, ed il corrispondente obbligo per l'autorità giudiziaria di procedere anche d'ufficio alla nomina di questi, non nasce dalla condizione di non cittadinanza dell'indagato o dell'imputato, ma dalla effettiva constatazione della impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana. Il fatto poi che il soggetto sia stato assistito da un interprete nel giudizio di primo grado non implica necessariamente la nomina di analoga figura nel giudizio di appello, se risulta un adeguato grado di comprensione della lingua italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)