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Sez. 4, Sentenza n. 39028 del 28/04/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267776 - 01

RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE | Mera riproposizione in appello delle istanze già valutate dal giudice di primo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267776-01

RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE

Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 86 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)