Sez. 4, Sentenza n. 7291 del 21/11/2002 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 225727 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE | Mera riproposizione in appello delle istanze già valutate e respinte dal giudice di primo grado - Inammissibilità - Sopravvenuta irrevocabilità dell'ordinanza del giudice di prime cure - Sussistenza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE
Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 86 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)