Sez. 5, Sentenza n. 2071 del 25/11/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242359 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE | Mera riproposizione in appello delle istanze già valutate dal giudice di primo grado - Inammissibilità.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE
La questione concernente l'eventuale esclusione della parte civile già posta e risolta nel giudizio di primo grado non può essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabile le decisione adottata nella fase antecedente di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)