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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9956 del 05/05/2011 (Rv. 617067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | CERTALEX - Copertura assicurativa del danno biologico - Verificarsi dell'evento protetto dopo l'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le relative tabelle - Necessità - Malattia od infortunio intervenuto in data anteriore - Inapplicabilità delle tabelle del danno biologico - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)