Sez. L, Sentenza n. 6767 del 15/11/1986 (Rv. 448888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E DI QUELLA IN TEMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA LIMITATIVA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E DI QUELLA IN TEMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA.*
La disciplina dell'art. 2110 cod. civ. - secondo cui in caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi e secondo equità - è applicabile anche all'ipotesi di successione di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue, e, per il suo carattere speciale, prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione dei contratti per impossibilità parziale o temporanea della prestazione (artt. 1256, 1463 e 1464 cod. civ.) sia sulla disciplina dettata dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, anche in caso di reiterate e discontinue assenze per malattia, il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo ma solo per il superamento del periodo di comporto, dovendosi prescindere da ogni valutazione degli effetti dell'assenza sull'attività produttiva, sull'organizzazione del lavoro e sul regolare funzionamento dell'impresa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S. C. - aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento del lavoratore le cui ripetute assenze, contenute entro il periodo di comporto, erano state determinate da uno stato di tossicodipendenza). (V 2806/85, mass n 440572; (V 1929/85, mass n 439841; (V 4378/81, mass n 415074; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)