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Sez. L, Sentenza n. 2806 del 04/05/1985 (Rv. 440572 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER ECCESSIVA MORBILITÀ - INQUADRABILITÀ NELL'ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SU QUELLA SPECIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440572-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER ECCESSIVA MORBILITÀ - INQUADRABILITÀ NELL'ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SU QUELLA SPECIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

La fattispecie del recesso del datore di lavoro per eccessiva morbilità del lavoratore si inquadra nello schema previsto dallo art. 2110, secondo comma, cod. civ. che prevale, stante la specialità della disposizione stessa, sulla disciplina generale della risoluzione del contratto (art. 1256, secondo comma, e 1464 cod. civ.) e su quella specifica - propria del rapporto di lavoro, ma da considerarsi anch'essa generale nel suo ambito di applicazione - limitativa della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970). Ne consegue che il datore di lavoro - pur non potendo, nel periodo di assenza del lavoratore per malattia, ricevere la prestazione lavorativa ed anche se non abbia più interesse a riceverla tardivamente o parzialmente - è tenuto ugualmente da una parte alla propria prestazione, entro determinati limiti ed in Mancanza di sostitutive erogazioni previdenziali, d'altra parte a sopportare la permanenza del vincolo fino a che la impossibilità di prestazione del dipendente assente per malattia si sia protratta per un periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto). (nella specie la C.S. ha confermato la valutazione del giudice del merito che aveva ritenuto applicabile anche all'ipotesi di pluralità di malattie ripetute ed intermittenti il comporto previsto dall'art. 39 del C.C.n.L. 17 aprile 1976 per i dipendenti di aziende chimiche, comporto pari a dodici mesi di malattia nell'arco di diciotto mesi di servizio). (V 4412/84, mass n 436305; (V 5905/82, mass n 423668; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 17/04/1976 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)