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Sez. 3, Ordinanza n. 19019 del 10/06/2026 (Rv. 679060-01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura perentoria e improrogabilità - Conseguenze - Applicabilità della remissione in termini - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679060-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

In tema di vendita forzata, la perentorietà ed improrogabilità del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, di cui all'art. 585 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini ove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, premessa l'applicabilità dell'istituto della rimessione, ne aveva ritenuto sussistenti i presupposti, così rigettando l'impugnativa dell'ordinanza di revoca della decadenza dell'aggiudicatario, valorizzandone l'affidamento incolpevole in ordine alla data di scadenza del termine in quanto fondato su una prassi dell'ufficio, conforme ad un precedente orientamento di legittimità secondo cui il termine per il versamento del saldo prezzo era soggetto a sospensione feriale, indirizzo mutato nel corso dell'esperimento di vendita sfociato nell'aggiudicazione, e su puntuali e dettagliate indicazioni del professionista delegato).

Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)