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Sez. 3, Ordinanza n. 4494 del 27/02/2026 (Rv. 677756-01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO | Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677756-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)