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Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 05/02/1993 (Rv. 480757 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | I.A.C.P. - Fondo del privato - Occupazione ed irreversibile trasformazione - Effettuazione - Responsabilità per risarcimento del danno nei confronti del privato - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480757-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

L'istituto autonomo per le case popolari, il quale, delegato anche alla procedura espropriativa, per l'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, abbia occupato ed irreversibilmente trasformato il fondo del privato senza l'adozione del provvedimento ablativo, risponde a titolo risarcitorio nei confronti di detto privato, ancorché in solido con il Comune che abbia poi omesso di restituire il bene stabilmente impiegandolo agli indicati fini, considerato che l'occupazione appropriativa resta imputabile pure al comportamento dell'istituto medesimo, in relazione al mancato compimento degli atti espropriativi oggetto della ricevuta delega.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)