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Sez. 1, Sentenza n. 4206 del 27/04/1999 (Rv. 525806 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Costruzione di alloggio per l'edilizia residenziale pubblica - Delega allo Iacp per la realizzazione dell'opera e il compimento della procedura espropriativa - Occupazione acquisitiva - Responsabilità dello Iacp in solido con il Comune - Sussistenza - Fondamento - Realizzazione dell'opera da parte dello Iacp durante il periodo di occupazione legittima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525806-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'ipotesi in cui il Comune abbia delegato allo Iacp la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica su area privata ed il compimento della relativa procedura espropriativa, il verificarsi dell'accessione invertita integra un fatto illecito imputabile all'Istituto anche nel caso in cui l'opera risulti ultimata durante il periodo di occupazione legittima; giacché ricade sul predetto Istituto l'onere di attivarsi affinché il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; ne consegue che lo Iacp che abbia occupato ed irreversibilmente trasformato il suolo senza il tempestivo intervento del provvedimento ablativo risponde a titolo risarcitorio nei confronti del privato, ancorché in solido col Comune che abbia poi omesso di restituire il bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)