Sez. 2, Sentenza n. 7544 del 08/07/1995 (Rv. 493212 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Controversie riguardanti cose o parti comuni - Rappresentanza processuale, dal lato passivo, dell'amministratore - Criteri - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio non incontra, dal lato passivo, limite alcuno nelle controversie riguardanti cose o parti comuni, in ordine alle quali l'amministratore può, quindi, anche proporre impugnazioni, compreso il ricorso per cassazione, senza autorizzazione dell'assemblea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)