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Sez. 3, Sentenza n. 8182 del 20/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266230 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Prima notificazione nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa - Consegna a dipendente - Validità - Sussistenza - Sottoscrizione e invio della raccomandata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266230-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE

È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 cod. proc. pen. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)