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Sez. 3, Sentenza n. 35866 del 05/06/2007 Cc. (dep. 01/10/2007) Rv. 237280 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Notifica nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa - Consegna dell'atto a compagno di lavoro - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237280-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE

È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 cod.proc.pen. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)