Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 21/09/2000 Cc. (dep. 15/11/2000) Rv. 217349 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Prima notificazione eseguita nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa - Consegna a dipendente - Validità - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 c.p.p. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)