Sez. L, Sentenza n. 29662 del 18/12/2008 (Rv. 606139 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al cnnl del 26 novembre 1994 di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Conseguenze - Risarcimento del danno in favore del dipendente - Configurabilità - Condizioni - Esecuzione della clausola nulla ad opera di entrambe la parti del rapporto - Rifiuto di adempiere da parte del datore ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. - Esclusione - Offerta preventiva della prestazione lavorativa - Necessità - Rifiuto della prestazione da parte del datore - Inadempimento contrattuale - Sussistenza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., la nullità della clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta che l'esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sé, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto al risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra anzitutto la propria prestazione lavorativa, sicché l'inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)