Sez. L, Sentenza n. 22342 del 18/10/2006 (Rv. 592332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Scioglimento del rapporto di lavoro per iniziativa del datore fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla - Azione risarcitoria ordinaria proposta dal lavoratore - Onere della prova relativa al danno - A carico del lavoratore - Oggetto del danno - Individuazione - Presupposto per il suo ottenimento quale elemento costitutivo della domanda - Preventiva configurazione della "mora accipiendi" - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratore a seguito dell'intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro determinatosi per effetto dell'iniziativa del datore fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla, rimane a carico dello stesso lavoratore, in qualità di attore, l'onere di allegare e di provare il danno conseguito all'atto nullo produttivo dell'interruzione del rapporto, e tale danno può equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, ma presuppone che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore le abbia illegittimamente rifiutate. (Nella specie, la S.C., in base al principio enunciato, ha rilevato la legittimità sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di retribuzione, siccome non spettante per mancanza di offerta delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, configurandosi la costituzione in mora del datore come elemento costitutivo della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)