Sez. 5, Sentenza n. 1074 del 17/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215670 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Generalità differenti fornite dalla stessa persona in due distinte occasioni - Certezza della commissione del reato - Incertezza sulla data del commesso reato - Rileva solo ai fini della prescrizione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
In tema di prova, un fatto costituente reato non può ritenersi insussistente, allorquando, benché sia incerta la data della sua commissione, ne sia però sicura ed indiscussa la perpetrazione. Invero il "tempus commissi delicti", una volta che sia certa la consumazione del reato, può rilevare solo ai fini della prescrizione dello stesso. (Nella fattispecie, la Cassazione, su ricorso del PM, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, in tema di false attestazioni di generalità, avendo l'imputato, in due diverse occasioni, declinato differenti generalità, lo aveva assolto con la formula della insussistenza del fatto, sul rilievo che, rimaste ignote le sue reali generalità, non era possibile stabilire quando e se ne avesse fornito di false. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che, indubbiamente, l'imputato, almeno una volta, aveva fornito false generalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)