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Sez. 5, Sentenza n. 2343 del 18/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212526 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Ricorso immediato per cassazione - Imputato - Identità fisica non accertata - Necessità di procedere a rilievi sulla persona dell'imputato - Conversione del ricorso in appello.
Stato
decisa il 1999-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212526-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

In tema di falsa attestazione di generalità rese a pubblico ufficiale, la incertezza sulla identità anagrafica dell'indagato o dell'imputato non pregiudica il compimento di atti nel procedimento penale, sempre che l'identità fisica dello stesso sia certa e processualmente controllabile in qualsiasi stato e grado. Ciò avviene principalmente con l'assunzione di quei rilievi che rendono possibile "ex post" la esecuzione della sentenza nei confronti dell'effettivo responsabile. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti dell'imputato, del quale erano ignote le generalità, non era stato effettuato alcun accertamento per definirne la identità fisica, ha convertito in appello il ricorso proposto dal PM, che aveva impugnato la sentenza con la quale il pretore aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen., assumendo di non essere in grado di stabilire se lo stesso avesse fornito generalità false o vere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66 com. 2, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)