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Sez. 5, Sentenza n. 643 del 05/02/1999 Cc. (dep. 23/02/1999) Rv. 212623 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Incertezza sulle generalità - False dichiarazioni alla competente autorità - Identità fisica - Certezza - Azione penale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212623-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE

In tema di verifica della identità personale dell'imputato, l'art. 66 comma secondo cod. proc. pen. esclude che la incertezza sulle generalità dello stesso -anche quando essa derivi da false dichiarazioni che egli abbia reso alla competente autorità- possa far ritenere ignoto l'autore del reato, quando ne sia certa la identità fisica. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art 130 cod. proc. pen., le false generalità possono sempre essere corrette. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, ai sensi dell'art 469 cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere rimasto ignoto l'autore del fatto-reato in quanto l'imputato, sprovvisto di documenti identificativi, aveva fornito generalità la cui rispondenza al vero non era accertabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66 com. 2, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)