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Sez. 1, Sentenza n. 16746 del 04/07/2013 (Rv. 627250 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Contraddittorio nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società - Necessità - Fondamento - Precedente sottoposizione a gestione commissariale straordinaria ai sensi della legge n. 576 del 1982 - Estensione del contraddittorio al commissario straordinario - Limiti - Legittimazione di un curatore speciale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627250-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d'insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese; ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, si giustifica l'estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l'attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., il cui intervento costituisce "extrema ratio" di chiusura del sistema.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 576 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)