Sez. 1, Sentenza n. 17014 del 26/08/2004 (Rv. 576266 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Soppresso ente EFIM - Procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Istanza del commissario liquidatore - Instaurazione del contraddittorio nei confronti degli organi esterni dell'ente alla data della soppressione dell'ente - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'EFIM (Ente Partecipazioni Finanziamento Industria Manifatturiera) su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, succeduto al commissario governativo nominato a seguito della soppressione dell'ente ai sensi del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 (conv., con modif., nella legge 17 febbraio 1993, n. 33), il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato - posto che la dichiarazione di insolvenza è effettuata con riferimento alla data della soppressione dell'ente - nei confronti degli organi esterni dell'ente stesso a tale data, ancorché cessati per effetto del disposto scioglimento, e non già nei confronti del commissario governativo (organo titolare della rappresentanza legale anteriormente alla messa in liquidazione coatta amministrativa).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 19/12/1992 num. 487 art. 8, Legge 17/02/1993 num. 33 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)