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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022 (Rv. 663857 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza per territorio inderogabile - Ordinanza declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663857-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.

Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)