Sez. 1, Sentenza n. 568 del 02/03/1990 Cc. (dep. 30/03/1990) Rv. 183851 - 01
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE DETENTIVE CUMULABILI - CRITERIO DETTATO DALL'ART. 78 COD. PEN..*
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE DETENTIVE CUMULABILI - CRITERIO DETTATO DALL'ART. 78 COD. PEN..*
La regola posta dall'art. 78 cod. pen. - applicabile, per effetto del successivo art. 80, anche nel caso di condanne susseguitesi nel tempo - non comporta che un soggetto il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa soffrire complessivamente una detenzione, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trent'anni. Invero, il criterio moderatore, sancito dalla norma indicata, opera tra le sole pene che risultino effettivamente concorrenti e cumulabili tra loro, nel senso che in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione, sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 cod. pen., ma vanno ordinati cronologicamente da una parte i reati, dall'altra i periodi ininterrotti di carcerazione, e si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo. (V mass n 152180; (V mass n 101700).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)