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Sez. 1, Sentenza n. 49 del 14/01/1982 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152180 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE CUMULABILI - PENE DETENTIVE - RECLUSIONE - REATI COMMESSI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E NUOVI REATI - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - RATIO.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152180-01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE CUMULABILI - PENE DETENTIVE - RECLUSIONE - REATI COMMESSI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E NUOVI REATI - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - RATIO.*

Il limite all'aumento della pena detentiva, fissato dalla legge in trenta anni per la reclusione nel caso di concorso di reati, non significa che nessuno possa, nel corso della sua vita, essere detenuto per più di detto periodo. Esso è, invece, riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre nel caso in cui, durante la espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendendo in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e, determinando la decorrenza del nuovo cumulo della data dell'ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione. (Conf mass n 101700).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)