Sez. 1, Ordinanza n. 382 del 06/04/1966 Cc. (dep. 16/06/1966) Rv. 101700 - 01
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE CUMULABILI - ART 78 N 1 COD PEN - DIFFERENZA TRA REATI COMMESSI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E NUOVI REATI.*
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - LIMITE MASSIMO DI PENE CUMULABILI - ART 78 N 1 COD PEN - DIFFERENZA TRA REATI COMMESSI PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E NUOVI REATI.*
Il limite posto dall'art 78 n 1 cod pen non puo essere interpretato nel senso che nessuno possa, nel corso della sua vita, essere detenuto per piu di trenta anni. Esso e, invece, riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre nel caso in cui, durante la espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa e stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendendo in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e determinando la decorrenza del nuovo cumulo della data dell'ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Pen. art. 78 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)