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Sez. 4, Sentenza n. 9188 del 04/02/2010 Ud. (dep. 08/03/2010) Rv. 246804 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Agente provocatore - Condotta estranea all'ambito dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Condizioni - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246804-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

È compatibile con l'ufficio di testimone, in quanto non assume in nessun momento procedimentale la posizione di indagato di reato connesso o collegato, l'agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio di inserirsi in un traffico illecito di sostanze stupefacenti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti -, attività tutte scriminate dall'adempimento di un dovere. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'incompatibilità con l'ufficio di testimone a carico di un vicebrigadiere che si era limitato ad acquistare la sostanza stupefacente offertagli da uno spacciatore, senza indurlo a ciò con attività di provocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)