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Sez. 1, Sentenza n. 5978 del 13/03/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216015 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. - Prescrizione di non associarsi abitualmente a persone non pregiudicate - Nozione e conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216015-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che non hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, idonei a configurare specifiche ipotesi di reato, ma deve essere riferita alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)