Sez. 1, Sentenza n. 53403 del 10/10/2017 Ud. (dep. 24/11/2017) Rv. 271902 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di frequentare od associarsi a pregiudicati - Violazione - Abitualità dei comportamenti - Incontri superiori a due per ciascun pregiudicato - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l'imputato, in due occasioni a distanza di due mesi, era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)