Sez. 1, Sentenza n. 41712 del 19/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005) Rv. 232875 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione degli obblighi - Frequentazione di pregiudicati - Abitualità - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In materia di misure di prevenzione, il sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che sia stato sorpreso una sola volta insieme a un soggetto con precedenti penali, non viola l'obbligo di non associarsi a pregiudicati, atteso che la norma richiede espressamente l'abitualità della condotta.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)