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Sez. 1, Sentenza n. 41712 del 19/10/2005 Ud. (dep. 21/11/2005) Rv. 232875 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione degli obblighi - Frequentazione di pregiudicati - Abitualità - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232875-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In materia di misure di prevenzione, il sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che sia stato sorpreso una sola volta insieme a un soggetto con precedenti penali, non viola l'obbligo di non associarsi a pregiudicati, atteso che la norma richiede espressamente l'abitualità della condotta.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)