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Sez. 2, Sentenza n. 13380 del 22/06/2005 (Rv. 582494 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE | Legato obbligatorio divisorio - Nozione - Facoltà dell'onorato di chiedere la legittima - Condizioni - Rinuncia al legato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582494-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE

Il potere attribuito al legittimario di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege", anziché conservare il legato obbligatorio divisorio (sostanziantesi in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile) attribuitogli dal testatore, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessaria in ragione del fatto che quest'ultimo si acquista "ipso iure" e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo l'oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente (o quanto meno contestualmente) alla domanda di riduzione, dismettere il legato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)