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Sez. 2, Sentenza n. 4287 del 15/05/1997 (Rv. 504358 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Tassatività delle ipotesi assoggettate al requisito della forma ad substantiam - Rinuncia ad un legato "vice legitimae" avente contenuto meramente obbligatorio - Sua riconducibilità nell'ambito della previsione dell'art. 1350 cod. civ. - Esclusione - Sua ricostruibilità per "facta concludentia" - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504358-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

Il principio per cui rinunzia richiede forma scritta "ad substantiam" solo quando abbia come oggetto immediato i diritti reali immobiliari indicati nell'art. 1350 cod. civ., è estraneo all'ipotesi di rinunzia ad un legato in sostituzione della legittima allorché il contenuto del legato medesimo abbia il carattere meramente obbligatorio di liberazione del legatario da una prestazione dovuta nei confronti del testatore (c.d. "remissio mortis causa"). Ciò non toglie - peraltro - che la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio)il cui acquisto si è verificato "ipso iure" al momento dell'apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativo del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 658 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)